mercoledì 26 maggio 2010

lunedì 24 maggio 2010

CIAO GIOVANNI

CIAO GIOVANNI

Un lampo di fuoco ha aperto un cratere, molte vite spezzate,


una donna piange al microfono invocando lo stato …. lo stato

due macchine accartocciate in mezzo a quel cratere, fumo, idranti

chissà che odore ha il tritolo nelle narici

una folla inferocita tenta di linciare le autorità

le bandiere tricolore avvolgono resti umani

il corso della storia italiana è mutato

chissà se francesca ha avuto il tempo di capire ………….

vedere scorrere il film della propria vita

hanno sventrato un’autostrada lo hanno detto al mondo intero

lacrime di molti visi sconosciuti vi hanno accompagnato

è difficile concepire cosa si prova a tradire

chissà cosa pensavi davanti all’Ergife aspettando e chissà di cosa parlavate poi

in casa di Vito e Stefania c’era un piccolo angelo e si parlava di futuro, cosa sarà mai il futuro

Ti rivedo rigirare i baffi e capisco alla fine quello che è realmente accaduto

Sei sempre vivo e oggi, ormai, un simbolo un esempio una strada da percorrere

L’anzianità non la contano più non so se hai venti anni o quaranta o cosa

Sei soltanto Giovanni Falcone

Francesco Siciliano

venerdì 7 maggio 2010

INTERVISTA AL MINISTRO ALFANO

GIURISTA PER CASO: La difesa della Costituzione e la nuova legge sulle intercettazioni.


E’ da poco passata la ricorrenza della liberazione e dell’inizio del nuovo cammino democratico dell’Italia consacrato nella Costituzione Repubblicana. Di tale appuntamento, in una “nuova e peculiare” rappresentazione mediatica si ricordano i messaggi a reti unificate delle più alte cariche dello Stato e, la ricorrenza, in entrambi della rivendicazione del valore della lotta per la libertà del popolo italiano. In uno con i valori della resistenza sono stati richiamati i valori fondanti di quella lotta per la liberazione consacrati poi, si è detto, nella Costituzione. E’ sempre di questi giorni una nuova battaglia, si dice, in difesa, proprio della Costituzione Repubblicana, dei deputati e senatori del Popolo della Libertà e con essi del Ministro AlFano. Il Ministro e i predetti legislatori del Popolo della Libertà e della Lega Nord stanno, infatti, conducendo una epica battaglia in difesa dell’art. 15 della Costituzione Repubblicana. Proprio il Ministro in alcuni dibattiti televisivi ha spiegato la necessità, in difesa della libertà consacrata nell’art. 15 Cost., della nuova legge sulle intercettazioni telefoniche. La nuova legge si apprende dovrebbe limitare l’uso eccessivo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte oggi dal potere inquirente, che finiscono per attentare alla Costituzione ed ai diritti ivi consacrati. Posta quindi sul piano giuridico la questione si tratta di capire, sempre da giurista per caso, cosa e in che modo, effettivamente, sia tutelato dall’art. 15 della Costituzione. Prima di addentrarci in tale tentativo di spiegazione, giova ribadire, che la Carta Costituzionale và, ovviamente letta, in un’ottica di Padri Costituenti che, attraverso molte previsioni, tendevano a stabilire e tutelare diritti dei cittadini e potestà dei pubblici poteri in contrapposizione agli anni della scelta dittatoriale del ventennio fascista. L’art 15 della Costituzione, richiamato quale faro della battaglia in difesa della Costituzione non del popolo viola ma del popolo della libertà, prevede espressamente “ La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”. Ogni avveduto costituzionalista, a proposito delle origini di tale diritto ha avuto modo di osservare che un primo riconoscimento si è avuto a seguito della rivoluzione francese quando l'Assemblea Nazionale nel 1790 proclamò l'inviolabilità della libertà di corrispondenza, riconoscendo così ad essa una garanzia anche nei confronti di ingerenze da parte dei pubblici poteri. In commento all’art. 15 della Costituzione, può dirsi, che essa libertà e segretezza della corrispondenza ( intendendo per questa ogni forma di comunicazione anche, ovviamente, più moderna dal punto di vista tecnologico: telefono, posta elettronica, messaggistica, p2p) è consacrato quale diritto inviolabile dell’individuo ( cittadino, straniero, apolide) ricavabile espressamente dall’art. 2 della Costituzione. Allo stesso modo, può dirsi, che la libertà in esame (la quale tutela i modi attraverso cui la persona si pone in relazione con altri soggetti) rappresenta, al pari della libertà domiciliare garantita dall'art. 14, "un ampliamento e una precisazione del fondamentale principio di inviolabilità della persona umana sanzionato dall'articolo 13 Cost.", "l'una garantendo alla persona un certo ambito spaziale, l'altra garantendo una delle forme più dirette ed immediate di collegamento della persona con il mondo esterno".Nonostante che la libertà di corrispondenza di cui all'art. 15 e quella di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 abbiano la stessa natura, trattandosi in entrambi i casi di una comunicazione di idee e notizie da un soggetto a un altro, la diversa disciplina dettata dalle due norme comporta che la prima non possa essere considerata come una mera "sottospecie" della seconda. La particolare tutela accordata dalla Costituzione alla libertà in esame riflette la sua appartenenza ai principi "supremi" sottratti alla revisione costituzionale (Cfr. Commentario Costituzione, UTET, Digesto Pubblicistico). Diverso è il caso della previsione della possibile limitazione di tale libertà con atto motivato dell’autorità giudiziaria ( i Padri Costituenti e molti costituzionalisti sottolineano l’assoluta garanzia che la Costituzione ha voluto offrire a tale libertà rispetto a quella personale (art. 13 Cost.) e di domicilio ( art. 14 Cost.) atteso che per la libertà della corrispondenza non è in alcun modo previsto un intervento autonomo e preventivo della polizia essendovi una riserva assoluta a favore della giurisdizione e della legge quanto alle ipotesi in cui la giurisdizione può limitarla). La Costituzione, quindi, prevede un solo potere dello Stato ( va detto che gli organi di polizia quando non agiscono su mandato dell’autorità giudiziaria - Polizia Giudiziaria- agiscono quale Polizia Amministrativa espressione cioè dell’Amministrazione dello Stato – Governo-) quello Giudiziario quale potere legittimato, con atto motivato, a limitare la libertà e la segretezza della corrispondenza. E su tale possibilità la Corte Costituzionale – Unico Organo deputato a valutare la coerenza tra la legge ordinaria e la Costituzione – chiamata a decidere su norme del Codice di Procedura penale in tema di intercettazioni e acquisizione di tabulati, ha avuto modo di affermare che “nell'art. 15 della Costituzione "trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale" (v. anche sent. n. 120 del 1975, sent. n. 98 del 1976, sent. n. 223 del 1987, sent. n. 366 del 1991).L'art. 266 c.p.p. e, più in generale, le disposizioni contenute nel capo quarto, del titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale costituiscono un'attuazione per via legislativa dei predetti principi, che, al pari delle norme similari previste nel codice di rito previgente, stabilisce una disciplina complessiva delle intercettazioni telefoniche in relazione ai poteri d'indagine a fini di repressione penale e alla loro utilizzabilità come mezzi di prova in giudizio. Più precisamente le anzidette disposizioni stabiliscono i li miti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche (art. 266 cod. proc. pen.), i presupposti e le forme dei provvedimenti che ne dispongono l'effettuazione (art. 267 cod. proc. pen.), lo svolgimento puntuale delle conseguenti operazioni (art. 268 cod. proc. pen.), i modi e i limiti di conservazione della documentazione delle intercettazioni stesse (art. 269 cod. proc. pen.) e, infine, l'utilizzabilità di queste ultime in altri procedimenti e i relativi divieti (artt. 270 e 271 cod. proc. pen.). Le speciali garanzie previste dalle norme appena ricordate a tutela della segretezza e della libertà di comunicazione telefonica rispondono all'esigenza costituzionale per la quale l'inderogabile dovere di prevenire e di reprimere reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (art. 2 della Costituzione). In altri termini, il particolare rigore delle garanzie previste dalle disposizioni prima citate intende far fronte alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, al fine di salvaguardare l'inviolabile dignità dell'uomo da irreversibili e irrimediabili lesioni…………….Ferma restando la libertà del legislatore di stabilire più specifiche norme di attuazione dei predetti principi costituzionali, il livello minimo di garanzie appena ricordato - che esige con norma precettiva tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti) - pone un parametro di validità che spetta al giudice a quo applicare direttamente al caso di specie, al fine di valutare se l'acquisizione in giudizio del tabulato, contenente l'indicazione dei riferimenti soggettivi, temporali e spaziali delle comunicazioni telefoniche intercorse, possa essere considerata legittima e, quindi, ammissibile..”(Cfr. Corte cost., 11/03/1993 n. 81). La questione, appena accennata, sembra quindi potersi meglio inquadrare, da giurista per caso, nel quadro dei precetti Costituzionali, dei diritti da tutelare e nelle libere scelte del legislatore. L’art. 15 Cost non attiene precipuamente alla privacy (rectius: riservatezza) dei cittadini essendo questa regolata e riconosciuta unanimemente dall’art. 2 Cost, né, tantomeno, le intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte, oggi, sulla base delle norme del codice di procedura penale, costituiscono una violazione dell’art. 15 Cost atteso che, esso, prevede espressamente quel potere della giurisdizione. Le modalità ed i limiti con cui l’autorità giudiziaria può disporre limitazioni della liberta e segretezza della corrispondenza ( intercettazioni) possono legittimamente essere determinati dal legislatore il quale ben può delimitare i casi e la durata delle stesse. Ciò facendo, tuttavia, il legislatore non muta in alcun modo la previsione costituzionale di riserva della giurisdizione quanto, invece, stabilisce un bilanciamento tra due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale" (v. anche sent. n. 120 del 1975, sent. n. 98 del 1976, sent. n. 223 del 1987, sent. n. 366 del 1991)(Corte Costituzionale) e, allo stesso modo, compie scelte di politica criminale comprimendo, ovvero dilatando, un metodo di indagine del potere giudiziario – unico potere diverso dalla polizia che già oggi non può autonomamente intercettare – nella scoperta e repressione dei reati. Il Popolo Viola, insomma, può tirare un sospiro di sollievo nessuna difesa della Carta da parte del Popolo della Libertà e del Ministro ma legittimo esercizio del potere legislativo con le sue scelte nel bilanciamento degli interessi: circoscrizione di alcuni strumenti di indagine e più riservatezza per i cittadini, tutela, tuttavia, non estesa ad atti della vita privata ( baci storie d’amori e paparazzi) ma ad intrusioni nella riservatezza che derivano da indagini tese all’accertamento di reati penali.

Francesco Siciliano

martedì 20 aprile 2010

lunedì 19 aprile 2010

CARO PRESIDENTE SCOPELLITI NON SI DIMENTICHI DEI MIEI FIGLI……………

E’ di questi giorni la notizia strisciante del Sindaco (dimissionario) di Latina che, dopo avere fatto campagna elettorale per il Presidente Polverini, al primo incontro, non ha ricordato alla neo eletta richieste del suo territorio, ma più concretamente le ha chiesto un posto al sole per le sue figlie. A tale richiesta la neo Presidente, prima di accorgersi della presenza delle telecamere, aveva già rassicurato il leale Sindaco, i tuoi elettori possono stare tranquilli pagherò il conto alle tue figlie, ha detto la Polverini, ho già fatto l’agenda. I figli si sa, caro Presidente, sono una parte di noi che cammina, e viene da pensare che molti padri e molte madri, in questi giorni, in assenza di telecamere (sigh!), le stiano chiedendo di ricordarsi dei loro figli. Allo stesso modo, in questi giorni, molti, in presenza di riflettori, Le stanno indicando e suggerendo le sfide cruciali per il futuro, chissà se Lei ha già fatto un’agenda sui suggeritori. Io sono suo coetaneo e non ho votato per Lei caro Presidente ma vorrei anch’io chiederLe di ricordarsi dei miei figli. Bambini che vivono e vivranno con il pregiudizio di essere minus habens rispetto ai loro coetanei lumbard, bambini che sentono i Suoi alleati di governo parlare dei loro padri assistiti, bambini che, quotidianamente sui giornali e in TV (non Le ricordo quali) sentono i menestrelli della sua compagine politica raccontargli la atavica irresponsabilità dei nostri governanti locali. I nostri bambini Presidente, non sono ancora capaci di capire quale differenza corra tra le scelte politiche locali e quelle nazionali; non possono cogliere la differenza tra “meno male che Pino c’è” e “meno male che Silvio c’è”, per loro il mondo è unico: si confrontano sul mondo di Patty – questo si italiano a tutto tondo e non distinto in operoso ed assistiti – e lo fanno tra loro autoctoni e con i loro cugini o amici lombardi, toscani ecc. Loro, tuttavia, si rabbuiano quando sentono parlare di metodo Montessori – sa Presidente questo capita quando qualche amico lumbard ti si avvicina sulla spiaggia e ti racconta che suo figlio studia alla privata di Milano dove adottano il metodo Montessori. I bambini non capiscono quando gli dicono che a Milano questo o quello non accadrebbe. Loro sono bambini ma colgono inevitabilmente quel tono tronfio nel dire metodo Montessori o quel parlare di superiorità con quell’intercalare brianzolo che sa tanto di italiano perfetto. Sa Presidente per tanti, troppi anni, noi per primi – gli assistiti – abbiamo legittimato l’idea che portare i nostri figli a Milano o a Roma fosse un modo per emanciparsi per questo io credo, nel mio piccolo di cittadino, che la Sua vera sfida sia quella di far sentire il Calabrese emancipato nella propria terra. Questo potrà combatterlo solo se ascolterà tutti padri e se, così facendo, si occuperà di mobilità sociale e di sviluppo, perché se, invece, a blocchi di potere si saranno sostituiti altri blocchi di potere, non vi sarà alcuna mobilità ed alcuno sviluppo qualunque siano le Sue scelte strategiche. Ricerchi novità e tradizioni locali e spieghi non solo ai nostri figli che siamo in gran parte un popolo fiero e laborioso che non diventa, per incanto, tale e intelligente solo se trapiantato in Padania. Non faccia, quindi, l’agenda anche per i suggeritori, almeno io non potrei prenotarmi, io l’ho disturbata soltanto per dirLe : Caro Presidente, non l’ho votata, mi raccomando non si scordi dei miei figli…………………….

Francesco Siciliano

martedì 13 aprile 2010

Riflessioni sull’art. 21 Cost.

1) Le libertà costituzionali: in particolare la libertà di manifestazione del pensiero.

Il concetto di libertà, quale situazione giuridica soggettiva di fronte all’esercizio dei pubblici poteri, fa parte della trattazione istituzionale tenuta dal professore Gambino e, quindi, non necessita da parte mia di un’attenta valutazione. Tuttavia, il suo inquadramento dal punto di vista generale ci è necessario al fine di entrare nel tema della singola ipotesi di libertà di manifestazione del pensiero per capirne bene i limiti di operatività sia nel suo rapporto con i poteri della Stato sia nel suo rapporto con altri diritti dei singoli cittadini ugualmente tutelati sia a livello costituzionale sia a livello di legge ordinaria.

Quando si fa riferimento al concetto di libertà si deve necessariamente partire dalla derivazione storica della sua emersione intesa come necessità dei sudditi e del popolo di vedere codificati nelle costituzioni dell’era moderna propri ambiti di libertà in contrapposizione al potere dello Stato sia nella ulteriore necessità di vedere regolati i rapporti tra i vari diritti di cui il cittadino è titolare in uno stato democratico.

Il concetto di libertà, invero, è strettamente legato a quello di autonomia come espressione di due definizioni che fanno riferimento alla necessaria relazione che esiste nell’ordinamento tra i soggetti del medesimo siano essi i pubblici poteri o gli stessi cittadini.

Nell’atteggiarsi concreto di tale relazione la libertà e l’autonomia di un soggetto non esistono in assoluto ma trovano il loro limite nell’altrettanto tutelata libertà e autonomia di altri soggetti e nei principi generali dell’ordinamento che caratterizzano l’interesse generale dello Stato.

Tale aspetto di libertà e di autonomia dei soggetti operanti all’interno dell’ordinamento che è previsto e garantito dalla legge è il cosiddetto aspetto formale della libertà in contrapposizione all’aspetto sostanziale di esso che intanto esiste in quanto effettivamente il singolo possa usufruire in concreto di una determinata libertà.

Tali concetti assumono una particolare valenza nell’ambito del diritto pubblico posto che essi rappresentano la codificazione e la delimitazione dei rapporti tra lo Stato autorità e il singolo cittadino e ciò spiega il motivo per il quale le moderne costituzioni abbiano espressamente affermato e consacrato determinate libertà dei cittadini.

La puntuale affermazione di queste libertà nell’ambito delle costituzioni moderne non rappresenta, tuttavia, una mera enunciazione di principio ma, nel nostro ordinamento, ha portato ad una vera e propria autolimitazione dei poteri dello Stato che è costretto dalle norme positive a rispettare le libertà del singolo cittadino e a potere interferire sul loro esercizio nei modi previsti dalla legge.

Ciò ha consentito, quindi, di individuare nelle libertà dei cittadini dei veri e propri diritti inviolabili o diritti assoluti che sono assistiti da tutta una serie di garanzie nei confronti dei pubblici poteri che sono azionabili e reclamabili nei confronti dello Stato.

In altri termini, la violazione di una libertà costituzionalmente prevista e riconosciuta al singolo cittadino legittima quest’ultimo a ricorrere ad un altro potere dello Stato quale la magistratura per sanzionare quella violazione eventualmente attuata da un altro potere dello Stato.

Si comprende, quindi, che la previsione costituzionale di una libertà, vista in questa ottica, non si risolve in una enunciazione di principio per l’ordinamento ma limita in senso proprio l’esercizio dei poteri dello Stato.

Il cittadino, quindi, nell’esercizio della libertà garantitagli e nella difesa di tale libertà è assistito da una serie di azioni possibili che lo pongono sullo stesso piano dei pubblici poteri, potendo ottenere la sanzione di un comportamento dello Stato per la salvaguardia della propria sfera di azione.

Nella categoria di cui ci occupiamo rientrano, oltre ad alcuni casi di libertà c.d. positive, tutta una serie di libertà negative da intendersi proprio nel senso fino ad ora delineato.

Tali libertà, infatti, godono di un elevato grado di garanzia nel senso che esse possono essere limitate dalle pubbliche autorità nei soli modi e nei casi previsti dalla legge o a seguito di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria che, chiaramente, agisce anch’essa nei modi e nei casi previsti dalla legge.

Tale possibilità di limitazione delle libertà non contraddice il concetto di diritto inviolabile che prima abbiamo assegnato a tali previsioni di legge, atteso che la limitazione non implica violazione del diritto del singolo poiché essa avviene sempre nei casi previsti dalla legge che è ispirata al contemperamento tra vari diritti da tutelare.

Si vuole dire che le previsione di legge di limitazione delle libertà sono dettate nella direzione di contemperare e bilanciare tali libertà con altri diritti e con altre situazioni pure rilevanti che necessariamente il legislatore deve tenere in considerazione; in questo modo, la predetta limitazione non avviene per comprimere la libertà ma rappresenta un momento e una contingenza in cui l’esercizio di quella libertà deve contemperarsi con un'altra situazione di fatto o di diritto ugualmente importante per il convivere civile.

In questo senso, quindi, per inviolabilità di tali libertà ci si intende riferire all’insopprimibilità delle predette situazioni di libertà pur limitabili nei casi e nei modi previsti dalla legge di rango costituzionale.

Ciò impone al legislatore di rango inferiore nell’emanare la legge ordinaria di rispettare in massima misura il dettato costituzionale che rappresenta il parametro di riferimento della validità della legge ordinaria.

Le libertà negative riconosciute dalla Costituzione Repubblicana sono: la libertà personale; la libertà di domicilio; la libertà e la segretezza della corrispondenza; la libertà di circolazione e di soggiorno; la libertà di riunione; la libertà di associazione; la libertà di religione; la libertà dell’arte e della scienza e la libertà di insegnamento e la libertà di manifestazione del pensiero.

Nel lavoro che ci si accinge a fare ci si occupa in particolare della libertà di manifestazione del pensiero come libertà costituzionale e in tutte le sue applicazioni pratiche.

La libertà di manifestazione del pensiero è espressamente statuita nell’art. 21 della Costituzione il quale si apre con la decisa e inequivocabile affermazione che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Nei commi successivi si prevedono una serie di garanzie per il mezzo della stampa che, invero, viene sottratta a qualsiasi forma di controllo quali autorizzazioni o censure e, può essere soggetta a sequestro soltanto per effetto di un atto motivato dell’autorità giudiziaria. Deroghe a tale principio sono previste dal quarto comma dell’articolo che si sta commentando nel senso che la polizia giudiziaria, in caso di assoluta urgenza, può procedere al sequestro della stampa periodica, ma tale sequestro è valido in un lasso di tempo limitato richiedendo la convalida dell’autorità giudiziaria. Vi sono, infine, il quinto e il sesto comma, che prevedono rispettivamente la possibilità per la legge ordinaria di imporre la pubblicità dei mezzi di finanziamento della stampa periodica e l’unico limite previsto dalla norma alla libertà di manifestazione del pensiero rappresentato dal concetto di buon costume nel senso che le pubblicazioni, gli spettacoli e le altre manifestazioni di pensiero non debbono essere contrarie, appunto, al buon costume.

Descritta in termini generalissimi la previsione della norma lo studio del diritto di manifestazione del pensiero verrà trattato operando una distinzione tra oggetto e contenuto della libertà in discorso e limiti alla medesima, pure, esistenti nell’ordinamento oltre a quelli indicati dalla medesima norma costituzionale.

Prendendo, quindi, in considerazione il primo dei due aspetti che si vogliono trattare si può dire che la formula normativa assegna alla libertà in parola una portata amplissima e generalissima.

Innanzitutto la titolarità del diritto è assegnata a tutti e, pertanto, non limitata ai cittadini, ma estesa espressamente a tutti con ciò intendendosi non soltanto tutti i soggetti presenti nello Stato ma anche le formazioni sociali posto che la Corte Costituzionale, con sentenza 2 maggio 1985, n. 126 emessa con riferimento ad un articolo del c.p.m.p., ha espressamente riconosciuto l’esercizio in forma collettiva della libertà di manifestazione del pensiero.

Su tale estensione del diritto in parola, taluni in dottrina, sulla scorta di una distinzione tra diritto di manifestazione del pensiero e diritto di informazione, hanno ritenuto che l’estensione e l’ampiezza del diritto vada commisurata al soggetto titolare del diritto in modo che, ad esempio, con riferimento ai giornalisti i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero e al diritto di cronaca andrebbero maggiormente circoscritti.

Tale tesi, tuttavia, sembra da non condividere poiché la formulazione letterale dell’art. 21 Cost. stabilisce una identica garanzia per tutti; in questa direzione, invero, la Corte Costituzionale con sentenza 23 marzo 1968 n.11 intervenendo sulla legge professionali dei giornalisti ha sottolineato che tale legge disciplina l’esercizio della professione giornalistica e non l’uso del giornale come mezzo di libera manifestazione di pensiero in modo che essa non tocca il diritto che a tutti l’art. 21 riconosce. Questo sarebbe certamente violato se solo gli iscritti all’Albo fossero legittimati a scrivere sui giornali. Da tale ragionamento della Corte si intuisce, quindi, che non è la qualità del titolare del diritto di libera manifestazione del pensiero a determinarne i limiti e, soprattutto, che chiunque può accedere ai più svariati mezzi per l’esercizio di tale diritto posto che una norma che determinasse una sorta di limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero anche attraverso la stampa si porrebbe in contrasto con l’art. 21 Cost. non voglio, evidentemente, dire che chiunque può essere considerato giornalista ma che chiunque può manifestare liberamente il proprio pensiero anche attraverso la stampa.

Le uniche eccezioni che fanno riferimento alla qualifica soggettiva del titolare che si rinvengono nella Costituzione sono quelle relative ai membri del Parlamento (68 e 122) atteso che per essi la libertà di manifestazione del pensiero sembra ampliata dalla insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio dello loro funzioni di parlamentari o di consiglieri regionali.

Per tutti gli altri soggetti, invece, la norma di riferimento è il primo comma dell’art. 21 Cost. che non consente nessun tipo di differenziazioni.

Più complessa appare invece delimitare l’oggetto del nostro diritto: quello che cioè contiene la libertà di manifestazione di pensiero.

In questa accezione la libertà di manifestazione del pensiero secondo la dottrina più autorevole comprende qualsiasi forma di espressione di idee, di opinioni e di notizie.

Tuttavia, qualcuno e mi riferisco a Pasquale Costanzo in Digesto Pubblicistico voce Informazione, ha teorizzato una distinzione tra libertà di informazione e libertà di manifestazione del pensiero al fine di distinguere tra l’aspetto notiziale da inserire nell’ambito della libertà di informazione e le opinioni da ricollegare, invece, alla libertà di manifestazione del pensiero.

Tale distinzione per ora non appare in alcun modo utile ma trova una sua valenza nell’individuazione dei c.d. limiti alla libertà in parola nel senso che eventuali illeciti nell’ambito della libertà di espressione andrebbero ancorati alla funzione notiziale della prima e andrebbe evitata la equiparazione tra notizia e opinione che porterebbe ad assegnare una funzione informativa anche alle opinioni.

Non è, comunque, questa la sede per prendere posizione su questa contrapposizione dottrinaria anche se il problema dei limiti alla libertà in parola ci mostrerà i diversi approdi dell’una o dell’atra teoria.

Riprendendo, quindi, il nostro approccio alla libertà di manifestazione del pensiero va ribadito che si preferisce aderire alla tesi che non distingue in alcun modo il tipo di manifestazione del pensiero atteso, oltretutto, che l’opera intepretativa della Corte ha equiparato il concetto di pensiero alle notizie, ai fatti di attualità, alle conoscenze e, in genere, alle informazioni.

E’ proprio questo tipo di impostazione della Corte che ha consentito di considerare legittimi sotto il profilo costituzionale alcun reati di opinione, quale ad esempio l’istigazione a delinquere, atteso che la Corte, in questi casi, si è rifatta ai c.d. limiti logici alla libertà di manifestazione del pensiero che consentono di tenere distinte le ipotesi in cui non ci si trovi di fronte ad un puro pensiero ma in forme di manifestazione che si concretizzano in un incitamento all’azione.

In questo senso determinate forme di manifestazione del pensiero quali, come detto, l’istigazione, l’apologia e la propaganda sono state ritenute più azioni che pensiero e sono state sottratte alla garanzia apprestata dall’art. 21 Cost.. In questa direzione i limiti logici sono stati considerati il vero e proprio fondamento giuridico della legittimità costituzionale dei predetti reati.

Tale è stato l’orientamento più tradizionale ben rappresentato da Corte Costituzionale 11 luglio 1966 n. 100 che dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 327 c.p..

Nelle sentenze più recenti, tuttavia, sembra emergere una cauta tendenza al superamento di questo limite logico atteso che nella sentenza 4 maggio 1970 n.65 la Corte, pur confermando la legittimità costituzionale dell’apologia, non ha più fondato la propria argomentazione sul predetto limite logico ma ha sottolineato che l’apologia punibile va vista nel senso di comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti alla stregua, quindi, dell’istigazione a delinquere.

Tornando, in ogni caso, al predetto limite ben può darsi che la manifestazione del pensiero possa dirsi vietata ma non in base alla distinzione tra pensiero puro e pensiero che si trasforma in azione ma in base, si è detto, alla particolare forma di comunicazione potenzialmente idonea a provocare reati.

Nella manifestazione del pensiero che si commenta secondo alcuni autorevoli autori e mi riferisco a Roberto Zaccaria, andrebbe fatta rientrare qualsiasi tipo di espressione mirante non solo all’intelletto ed alla ragione del destinatario della manifestazione, ma diretta a determinare anche, o esclusivamente, uno stato emotivo o passionale.

Questo sarebbe il caso della propaganda e della pubblicità commerciale che secondo il predetto autore e il Barile, il Caretti, il Cheli, il De Siervo rientrerebbe nell’art. 21 mentre la Corte Costituzionale con sentenza 17 ottobre 1985 n.231 ha ritenuto di farla rientrare nell’art. 41 Cost nell’ambito della libertà di iniziativa economica privata trattata dal collega D’Alessandro.

In conclusione, quindi, può dirsi che l’oggetto della garanzia costituzionale del primo comma dell’art. 21 Cost. ricomprende sotto il diritto in commento qualsiasi forma di manifestazione del pensiero (parola, scritto, disegno, composizione musicale) fino alle forme estreme o più sofisticate che sono la propaganda e la pubblicità oltre, in certi modi, anche l’apologia e l’istigazione.

Passiamo ora all’indicazione dei limiti che possono essere apposti alla libertà in parola. L’unico limite espressamente previsto dalla Costituzione è quello del buon costume; è, tuttavia, pacifico che sussistano altri limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. Si badi bene che ci si intende riferire, come vedremo, a limiti derivanti da altre libertà e altri diritti previsti dalla Carta Costituzionale e non ad eventuali bavagli dettati dal legislatore ordinario in modo svincolato dalle libertà previste nella Carta Costituzionale.

In altri termini, certamente non rappresentano dei limiti alla libertà in parola gli obblighi e i doveri costituzionali poiché anche se questi possono costituire la fonte di limitazioni alle altre libertà pure previste nella costituzione è necessaria sempre la codificazione ordinaria.

Sul problema dopo alcune controverse prese di posizione la Corte costituzionale ha chiarito il suo pensiero affermando espressamente che limiti alle libertà fondamentali sono ammissibili solo se fondati su beni di rilievo costituzionale e previsti dalla medesima Costituzione.

In questa scia si inseriscono decisione come quella 19 febbraio 1965 n.9 in cui si afferma che limitazioni alle libertà possono essere poste solo per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali; così come si è aggiunto nella sentenza 23 marzo 1968 n.11 che l’art. 21 Cost. prevede un diritto inconciliabile con qualsiasi disciplina che direttamente o indirettamente apra la via a pericolosi attentati e di fronte al quale non vi è pubblico interesse che possa giustificare limitazioni che siano consentite dalla stessa carta costituzionale e si precisato nella sentenza 28 novembre 1968 n.120 che la libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione costituzionale.

Andando oltre la Corte costituzionale nella sentenza 20 maggio 1976 n.123 ha respinto la questione di legittimità sollevata contro il reato di aggiotaggio sostenendo che l’interesse al buon andamento dell’economia nazionale costituisce un bene la cui tutela non può dirsi estranea al contenuto e allo spirito della Costituzione; allo stesso modo nella sentenza 23 maggio 1983 n.73 è stata dichiarata l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della previsione dell’aggiotaggio bancario sulle medesime argomentazioni.

Quindi i beni di rilievo costituzionale ben possono rappresentare la fonte di limitazioni ad altri beni costituzionali come le libertà in essa previste.

Come base di impostazione del problema dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, quindi, si deve porre l’affermazione che essi si possono rinvenire esclusivamente in beni di rilievo costituzionale. Tuttavia tale impostazione non risolve una volta per tutte il problema atteso che il bilanciamento tra i vari beni costituzionalmente protetti andrà operato volta per volta sulla base del criterio della ragionevolezza e non potrà rispondere a schemi predefiniti e rigidi.

In questa direzione, invero, la Corte con sentenza 30 gennaio 1974 n. 20 dopo avere ribadito che la tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti – impliciti- dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione, ha aggiunto, che in tal caso, l’indagine va rivolta all’individuazione del bene protetto dalla norma impugnata ed all’accertamento se esso sia o meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento.

Per tornare ad un’affermazione che si era già fatta nell’introduzione al tema delle libertà anche la Corte si è costantemente attenuta al principio secondo cui la disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non costituisce per se stessa lesione del diritto medesimo e non è pertanto costituzionalmente vietata anche se possa derivarne indirettamente una qualche limitazione, sempre che il diritto non ne risulti snaturato o non ne sia reso arduo o addirittura impossibile l’esercizio. Questo è il principio affermato in Corte Cost. 9 maggio 1985 n.183 ed è più puntualmente ribadito in Corte Costituzionale 2 maggio 1985 n. 126 in cui si afferma con chiarezza che la garanzia costituzionale si estende in linea di principio ad ogni modalità di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, in relazione al particolare valore che questa riveste in ogni ordinamento democratico. Estensione che è stata più volte proclamata da questa Corte sia con riguardo all’uso dei mezzi di esternazione o di diffusione, si a con riferimento alle modalità di esercizio. In proposito questa Corte, pur ammettendo che le dette modalità possano essere oggetto di regolamentazione, con conseguente limitazione all’esercizio del diritto, ha subordinato la legittimità della limitazione alla duplice condizione che essa non renda difficile o addirittura impossibile l’esercizio disciplinato e sia giustificata dalla protezione di altri valori costituzionali. Sempre a livello di impostazione del problema si pone poi l’ulteriore problema di carattere generale se una volta individuati beni con preciso fondamento costituzionale quali l’onore o la riservatezza, si deve riconoscere tali beni solo quali valori di rilievo costituzionale oppure considerarli al rango di diritti assoluti di libertà per i quali, in questa prospettiva, si porrebbe il problema di non considerarli più meri limiti all’esercizio del nostro diritto ma veri e propri diritti per ciò stessi anch’essi limitabili con le strettoie prima viste per la libertà di manifestazione del pensiero.

In ogni caso, i limiti che gravano sulla libertà di manifestazione del pensiero, oltre al buon costume, derivano dal rilievo costituzionale di situazioni giuridiche facenti capo ai singoli o ai gruppi sociali o ad interessi di natura pubblicistica.

Si creano in tal modo i limiti derivanti da cosiddetti diritti della personalità (diritto alla riservatezza, all’onorabilità, alla reputazione, alla dignità sociale, nonché di natura civilistica quali il diritto d’autore e delle opere dell’ingegno) e i limiti di natura pubblicistica – anche se di dubbia costituzionalità- (il prestigio del governo e della pubblica amministrazione, la sicurezza dello stato e della pubblica economia).

Rimane, infine, il limite dell’ordine pubblico che rappresenta la chiave di volta della legittimità costituzionale di talune fattispecie di reato e di alcune ipotesi di segreto.

BUON COSTUME

Nell’ambito della dottrina che si è occupata del problema di stabilire una nozione univoca di buon costume si può affermare che sono state date numerose definizioni. Taluni, rifacendosi al concetto civilistico ne hanno dato una nozione ampia; altri, invece, seguendo il concetto penalistico ne hanno dato una nozione più ristretta. In questa direzione si colloca la Corte Costituzionale che ha espressamente condiviso l’impostazione nella sentenza 19 febbraio 1965 n.9. Tale concetto viene, quindi, agganciato ai significati di comune senso del pudore e di pubblica decenza. Questa definizione è condivisa dalla migliore dottrina ed è definita come quella più adeguata a salvaguardare i valori che stanno dietro alla impostazione di tale limite senza pregiudicare la libertà di pensiero. È ovvio che tale impostazione porta a numerose oscillazioni sul tema della contrarietà al buon costume in ossequio al mutamento del costume sociale dello Stato; paradigmatica in tal senso è la sentenza della Corte Costituzionale 16 marzo 1971 n.49 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del delitto di cui al 533 c.p. di incitamento a pratiche contro la procreazione ritenendo in quel momento storico che la pubblica trattazione del problema delle nascite non rappresentasse più un’offesa al buon costume. Su tale tema, invero, è intervenuta sempre la Corte Costituzionale con sentenza 16 dicembre 1970 n.191 per affermare che il costume varia notevolmente secondo le condizioni storiche, d’ambiente e di cultura, ma non vi è momento in cui il cittadino, e tanto più il giudice, non siano in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano. Sempre sul limite del buon costume si possono consultare le sentenze 18 maggio 1972 n. 93 e 28 novembre 1968 n.120. una particolare tutela – sotto il profilo del buon costume – deve essere riconosciuta per i soggetti in giovane età cui la manifestazione del pensiero è rivolta, in ossequio al dovere di protezione della gioventù espressamente stabilito nella Costituzione all’art. 31.

ORDINE PUBBLICO

Molto più delicata è la questione relativa al limite dell’ordine pubblico. Gran parte della dottrina, infatti, è concorde nel ritenere che il concetto di ordine pubblico non possa essere elevato ad interesse costituzionalmente rilevante capace cioè di costituire una limitazione di carattere generale per tutti i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione. Questa conclusione, condivisa anche dallo Zaccaria, ha come fondamento giuridico il fatto evidente che la Costituzione non menziona mai l’espressione ordine pubblico, ma al più utilizza i concetti di sicurezza e incolumità pubblica e soprattutto li riconnette a ben precise situazioni costituzionali quali: libertà di domicilio art. 14, libertà di circolazione art. 16, libertà di riunione art. 17, libertà di iniziativa economica privata art. 41. L’ordine pubblico non va quindi inteso come concetto a se stante o cioè come bene costituzionale, ma deve essere inteso come sintesi di altri beni o interessi costituzionali. Se quindi si vuole utilizzare l’espressione ordine pubblico essa deve essere intesa nel senso di garanzia di convivenza pacifica o ordine pubblico materiale che legittima, come abbiamo visto negli articoli prima menzionati, forme di prevenzione e repressione soltanto di comportamenti violenti e deve essere inteso come un limite particolare da applicare con riferimento alle libertà nelle quali esso è espressamente richiamato.

Diversamente da questa impostazione, invece, la Corte in alcune sentenze accoglie un orientamento diametralmente opposto teorizzando l’ordine pubblico come un limite generalmente applicabile nei confronti di tutte le situazioni di libertà garantite dalla Costituzione e, ancor di più, accogliendo una diversa nozione di ordine pubblico intesa non nel senso strettamente materiale che prima si era indicato ma in un significato più esteso e comprensivo della salvaguardia del complesso dei principi e dei valori caratterizzanti il nostro ordinamento. Paradigmatica di questo indirizzo è la sentenza 16 marzo 1962 n.19 nella quale si afferma che l’ordine pubblico inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale, è un bene collettivo, che non è da meno della libertà di manifestazione del pensiero e che poiché l’ordine pubblico è un bene inerente al vigente sistema costituzionale non può del pari dubitarsi che il mantenimento di esso sia una finalità immanente del sistema costituzionale per cui occorre concludere che anche la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nell’esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell’ordine pubblico. In particolare la tesi che il diritto di libera manifestazione del pensiero incontra un limite nell’esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell’ordine pubblico è costantemente affermata dalla giurisprudenza della Corte così nella sentenza 9 maggio 1985 n. 138, in tema di propaganda elettorale, si ribadisce che tra gli interessi di rilevanza costituzionale che possono costituire dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero rientra sicuramente anche quello alla conservazione dell’ordine pubblico inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza civile. Questa definizione di ordine pubblico la si può rinvenire anche nella sentenza 199/1972. Ad esempio proprio questo limite dell’ordine pubblico, nell’accezione ora riferita, ha consentito alla Corte costituzionale di dichiarare la legittimità costituzionale dei cosiddetti reati di opinione. Il contrasto tra queste fattispecie di reato e la libertà di manifestazione del pensiero è stato escluso in un primo tempo, come abbiamo visto prima, sulla base del c.d. limite logico. Abbiamo già detto della distinzione che la corte ha operato tra pensiero puro e pensiero che si tramuta in azione e sul cauto superamento di tale argomentazione; in questo tipo di problema che ora si sta trattando va detto che oltre al limite logico alla manifestazione del pensiero si sovrappongono, determinandone un effetto sinergico, argomentazioni afferenti all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza come interessi di rilevanza costituzionale idonei a limitare la libertà di manifestazione del pensiero e a legittimare le norme di diritto che prevedono i predetti reati di opinione. Nella sentenza 2 maggio 1985 n.126 la Corte si preoccupa di riassumere la tendenza riferita affermando che nelle pronunce rese da questa Corte è chiaramente individuabile una tendenza nel senso di ritenere che per la configurabilità del limite costituito dalla necessità di preservare l’ordine pubblico da turbative violente di esso non sia sufficiente la critica anche aspra delle istituzioni, la prospettazione della necessità di mutarle, la stessa contestazione dell’assetto politico sul piano ideologico, ma occorra un incitamento all’azione e quindi un principio di azione e così di violenza contro l’ordine legalmente costituito come tale idoneo a porre questo in pericolo.

Tuttavia, esistono anche altre sentenze in cui la Corte sembra attenuare il ricorso al concetto di limite logico tanto da riconoscere la piena liceità ed anzi la garanzia costituzionale dell’art. 21 ad alcune forme di apologia, propaganda così già nella sentenza 6 luglio 1966 n. 87 si legge che la propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, prevista dal secondo comma dell’art. 272 c.p. poi dichiarato incostituzionale, non è indirizzata a suscitare violente reazioni ne è rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti. Non si tratta quindi di propaganda che ha finalità illecite e pertanto qualsiasi limitazione di essa contrasta con la libertà garantita dall’art 21 Cost. Allo stesso modo nella sentenza 2 aprile 1969 n. 84 in tema di boicottaggio si afferma esplicitamente che la libertà di propaganda è espressione di quella manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost e pietra angolare dell’ordinamento democratico. In questa tendenza, quindi, vediamo ciò che si era già affermato e cioè la necessità che libertà di manifestazione del pensiero possa essere limitata solo in funzione della protezione di altri beni costituzionalmente rilevanti e non per effetto di un generale limite dell’ordine pubblico.

Si può ora tentare di sintetizzare la posizione della Corte costituzionale, sul punto pare legittimo affermare innanzitutto che la Corte non abbia mai fatto ricorso in modo esclusivo al limite del c.d. ordine pubblico ideale ma abbia fatti invece riferimento, nel valutare la concreta costituzionalità o meno delle varie ipotesi di reato alla nozione, che prima si era affermata, di ordine pubblico materiale, inteso come salvaguardia della pacifica convivenza dai comportamenti violenti e come pubblica incolumità: in una accezione che quindi può essere parificata alla sicurezza pubblica. In secondo luogo le affermazioni di carattere generale che si esprimono in questo senso sembrano risolversi in mera obiter dicta e si potrebbe perfino ritenere così come fa il Paladin nel suo libro libertà di pensiero, che l’ordine pubblico è stato utilizzato dalla Corte come un’espressione sintetica riassuntiva di altri precetti o valori costituzionalmente contrapposti alla libertà di pensiero.

Esaminati i limiti del buon costume e dell’ordine pubblico con riferimento alla libertà positiva di manifestazione del pensiero giova appuntare l’attenzione sulla c.d. libertà negativa di manifestazione del pensiero. Si era detto all’inizio che le libertà costituzionale si distinguono in positive e negative e comunque possono presentare sia l’aspetto positivo che l’aspetto negativo inteso come libertà nei confronti di altri beni costituzionalmente garanti e come libertà rispetto al potere dello Stato.

L’aspetto negativo della libertà di manifestazione del pensiero copre il diritto di tutti a non esprimere le proprie opinioni i propri pensieri e conoscenze e il diritto di tenerle riservate. Questo profilo della libertà in discorso trova una sua conferma autorevole negli art 48 e 15 della costituzione concernenti la segretezza del voto e quindi il diritto a non manifestare le proprie convinzioni politiche e sulla segretezza della corrispondenza ma trova anche conferma in numerose norme ordinarie. Posto quindi un diritto che potremmo definire al silenzio è evidente che i limiti a tali diritti vanno individuati nei medesimi limiti che si sono tracciati fino ad ora per la libertà positiva: potranno quindi essere imposti degli obblighi di espressione del proprio pensiero o delle proprie conoscenze in correlazione a doveri e valori di rilevanza costituzionale che si ritenga in base a criteri di ragionevolezza, debbano prevalere in specifiche ipotesi sulla libertà tutelata dall’art. 21 Cost. Questo tipo di diritto e i suoi limiti con riferimento a valori costituzionalmente tutelati che possono imporre l’obbligo di comunicare il proprio pensiero o far accedere altri alle proprie conoscenze o ai propri dati lo vedremo successivamente con riferimento alla riservatezza e al diritto di essere informati. Sembra, in ogni caso, fin da ora evidenziare che il diritto alla riservatezza non sembra trovare la sua fonte nell’art. 21 cost ma in altre norme costituzionali e precisamente nell’art.2.

LIBERTA’ DI INFORMARE E IL DIRITTO DI CRONACA

Si era già affermato nel corso della trattazione che non si aderiva all’impostazione dottrinaria che distingueva una libertà di informazione distinta dalla libertà di manifestazione del pensiero preferendo aderire all’impostazione più tradizionale e maggiormente seguita in dottrina che considera la libertà di informazione come espressione della libertà che stiamo studiando come portato dell’evoluzione dei sistemi di informazione di massa che hanno spinto a considerare in maniera ampia la dizione letterale dell’art. 21 Cost. Ciò nel senso che la formulazione letterale non impedisce di considerare inserita nella predetta libertà le varie forme di manifestazione del pensiero che si sono poste all’attenzione per effetto del progresso tecnologico. E’ evidente, infatti, che in un era di villaggio globale l’attenzione non va posta più sul soggetto attivo della comunicazione ma sul soggetto passivo di questa. Partendo da queste premesse la dottrina aderente all’impostazione che abbiamo preferito si è sforzata di ridefinire la formula contenuta nel primo comma dell’art. 21 Cost.: così dalla libertà di espressione e manifestazione del pensiero si è passati a configurare una libertà di cronaca per arrivare alla libertà di informazione, si badi bene, sempre intesa come espressione della libertà di manifestazione del pensiero, e all’affermazione di un vero e proprio diritto all’informazione. La Corte Costituzionale, invero, nella sentenza 15 giugno 1972 n. 105 ha avuto modo di affermare espressamente che il lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero come libertà di dare e divulgare notizie, opinioni e commenti e il lato passivo cioè dal punto di vista dei destinatari della manifestazione, come interesse generale, anch’esso indirettamente protetto dall’art. 21 alla informazione; il quale in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei alla circolazione delle idee e delle notizie. Non si può in questo momento affrontare il problema della radiotelevisione che sarà oggetto di apposito approfondimento nel prossimo incontro, ma basta in questo caso evidenziare come la Corte abbia esteso il concetto di libertà di manifestazione del pensiero. Si tratta ora di vedere cosa esattamente si intenda per libertà di informazione in cosa e se essa si distingue dalla libertà di manifestazione del pensiero e le ragioni che per cui si è preferito aderire all’impostazione unitaria di entrambe le libertà intese come aspetti di un'unica libertà.

Vediamo, quindi, il lato attivo e il lato passivo della libertà di informazione. Nel lato attivo, definito come libertà di informare si sottolinea la posizione di colui il quale diffonde presso il pubblico le notizie, i fatti e le informazioni mentre dal lato passivo, definito come libertà-diritto all’informazione, libertà-diritto di essere informati, si evidenzia la condizione dei destinatari dell’attività di informazione, del pubblico cioè a cui essa è rivolta.

Si tende poi a considerare in maniera distinta da un lato l’attività di ricezione della notizie e dall’altro quello della ricerca delle notizie stesse intesa come libertà di informarsi. Rispetto a questo quadro di situazioni soggettive si pongono i seguenti problemi giuridici: si tratta in primo luogo di mettere ordine nella materia e in secondo luogo di valutare quali attività di quelle menzionate possono considerarsi ricomprese nella garanzia apprestata dall’art. 21.

Iniziando dal lato attivo della libertà di espressione e di informazione si ritiene di stabilire una perfetta equivalenza tra il diritto di manifestare, il diritto di informare e il diritto di cronaca. Non ci si trova di fronte, infatti, a distinti diritti ma ad un'unica libertà il cui oggetto e il cui contenuto è perfettamente e integralmente ricompreso nell'art.21 in modo che la distinzione che si opera assume valore eminentemente terminologico e non sostanziale. Si è infatti affermato nell’ambito della descrizione del contenuto del diritto in parola che la garanzia costituzionale comprende non soltanto l’espressione pensiero ma anche le notizie e in genere le informazioni. Questa è la posizione della prevalente dottrina e cito Crisafulli, Mazziotti, Barile-Grassi, Zaccaria. La Corte costituzionale d’altra parte ha riconosciuto in varie sentenze la pari estensione della libertà di cronaca e la libertà di espressione; ad esempio nella citata sentenza 105 del 1972 ha affermato che il diritto di manifestare il pensiero comprende la libertà di dire e di divulgare notizie, opinioni e commenti e nelle sentenze nn.16 e 18 del 1981 si è ribadito che la libertà di espressione comprende la libertà di cronaca in quanto la stampa, al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 21 soggiace, per il suo carattere di strumento diffusione del pensiero, agli stessi limiti che circoscrivono la libertà di manifestazione del pensiero e vanno ricercati in sede di interpretazione del 1 comma dello stesso articolo. La questione di una maggiore o minore tutela della libertà di informazione si è posta con particolare enfasi per il diritto di cronaca e la giurisprudenza ha ritenuto legittima la cronaca anche nel caso di un commento ingiurioso o diffamatorio in presenza dei requisiti della verità, dell’utilità sociale e della continenza. In questa direzione si può vedere la sentenza 18 ottobre 1984 nella quale si richiedono le tre condizioni ora dette: utilità sociale, verità dei fatti, forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, al fine di considerare legittimo l’esercizio del diritto di cronaca inteso come libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti. In questo filone le sentenze rese dalla Corte costituzionale in tema di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa quali la 14 luglio 1971 n.175 la 103 del 1973 e la 86 del 1974. Questa giurisprudenza consente in prima battuta di affermare che non esiste una differenza di tutela tra le due forme del nostro diritto così come non esiste una differenza di tutela tra il titolare del diritto che sia giornalista e il titolare del diritto che sia semplice cittadino e, in ogni caso, si pone il problema di bilanciare l’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero e il valore costituzionale dell’onore e della riservatezza.

IL LIMITE DELLA TUTELA DELL’ONORE

Vediamo più in particolare il limite della tutela dell’onore e della reputazione della persona. Per esso secondo una definizione comunemente accettata si intende l’onore in una triplice accezione: come intimo valore della persona, come coscienza della propria dignità (onore soggettivo) e come stima da parte dei terzi (onore oggettivo o reputazione. Esso trova la sua fonte legittimante nell’art. 2 della Costituzione inteso come diritto della personalità anche se alcuni in dottrina preferiscono inquadrarlo nell’art.3 che riconosce la pari dignità sociale dei cittadini. Il nostro problema quando si parla del limite dell’onore è stabilire una linea di demarcazione una linea di confine fra libertà di pensiero e libertà di cronaca da una parte e diritto all’onore e alla reputazione dall’altra. Sul problema la giurisprudenza della Corte di Cassazione che non vi cito perché è abbastanza semplice trovare sentenze sul tema appresta un grado di tutela più elevato per il diritto di cronaca rispetto ai predetti diritti della personalità e ciò per la ovvia funzione sociale e preminente dell’informazione. Ma in riferimento all’onore e alla reputazione si pongono problemi ulteriori. In primo luogo quello relativo alla forma espositiva dal momento che una notizia sostanzialmente vera può risultare offensiva in conseguenza del modo e della forma in cui viene presentata. In secondo luogo, non si rivela affatto semplice distinguere ontologicamente il giudizio offensivo dalla critica e dalla condanna dei comportamenti personali, che sono ritenute legittime ed anzi garantite dall’art. 21 Cost anche quando assumono toni particolarmente aspri.

Sul punto l’unico strumento previsto dall’ordinamento che consente di reagire prontamente all’eventuale offesa è il diritto di rettifica anche se questo è previsto in maniera articolata ed efficace con riferimento alla stampa e non anche con riferimento alla radiotelevisione. Va, infine, precisato che i beni dell’onore e della reputazione appartengono sia al singolo sia alle formazioni sociali e alla pubblica amministrazione. La Corte costituzionale, infatti, in varie sentenze quali ad esempio la n.51 del 1980 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale con riferimento al reato di oltraggio, sostenendo che l’esigenza di tutelare il prestigio della pubblica amministrazione giustifica una diversa considerazione ed un aggravata repressione dell’offesa all’onore e al decoro delle persone investite di pubbliche funzioni.

IL LIMITE DELLA RISERVATEZZA

Il problema della riservatezza sarà oggetto di più approfondito studio nell’ultimo incontro che avremo quando si parlerà di banche dati, privacy e appunto riservatezza. Esso, tuttavia, deve essere tratto anche a livello generale come limite alla libertà di informazione e va inteso come rispetto di situazioni attinenti alla sfera della vita personale e familiare, alla intimità e alla riservatezza situazioni alle quali si è cercato di apprestare una tutela giuridica.

Costituisce ormai un dato pacifico che la libertà di informazione trova un suo limite specifico nella privacy e nella riservatezza delle persone alle quali è riconosciuto un preciso fondamento costituzionale.

Nel tentativo di costruire la riservatezza in termini di diritto costituzionalmente garantito, atteso che intanto esso può essere limite al diritto di informazione in quanto sia bene tutelato dalla Costituzione, si scontrano molte opinioni dottrinarie: alcuni autori fanno riferimento alla tutela del domicilio e della corrispondenza, altri fanno riferimento a quello che prima, parlando della libertà negativa di manifestazione del pensiero, abbiamo definito diritto al silenzio, altri all’art. 13 Cost, ma i più fanno riferimento all’art. 2 Cost.

Tuttavia il diritto alla riservatezza e il suo fondamento giuridico saranno come detto oggetto di apposita trattazione.

LA LIBERTA’ DI ESSERE INFORMATI: a) IL DIRITTO DI RICEVERE NOTIZIE.

Dopo avere tratteggiato il lato attivo della libertà di informazione delineandone i limiti derivanti da beni tutelati a livello costituzionale passiamo a verificare il lato passivo di tale libertà che pone problemi non certo secondari rispetto a quelli affrontati fino ad ora.

Il primo problema da affrontare è se esista un vero e proprio diritto costituzionalmente tutelato all’informazione, questo poiché se è vero che dalla Costituzione emerge da una serie di disposizioni un interesse del pubblico a ricevere le informazioni che assurge a valore costituzionalmente rilevante non è altrettanto chiaro se rispetto ad esso debba parlarsi di diritto soggettivo all’informazione. Tale aspetto, invero, viene in genere considerato in dottrina o come risvolto passivo della libertà di espressione (Barile, Grassi) o al più in termini di diritto sociale che è una situazione chiaramente distinta dal diritto soggettivo vero e proprio. La Corte costituzionale d’altra parte è molto prudente a questo riguardo e se è vero che ha riconosciuto, in particolare nella fondamentale sentenza 15 giugno 1972 n.105 l’esistenza di un interesse generale all’informazione correlato ad un sistema di pluralismo di fonti informative, indirettamente protetto dall’art. 21 Cost., non sembra essersi spinta al di là di questa nozione lasciando all’interprete gli ulteriori approfondimenti. Nella predetta sentenza, infatti, si distingue nettamente in modo esplicito il lato attivo dal lato passivo della libertà di informazione e, mentre per il primo si parla di vera e propria libertà di manifestazione intesa come libertà di dire e divulgare notizie, opinioni e commenti, per il secondo non si va oltre l’affermazione di un interesse generale, anch’esso indirettamente protetto dall’art. 21, all’informazione; il quale in un regime di libera democrazia, indica come abbiamo detto pluralità di fonti di informazioni. Su questa scia si inserisce la sentenza 14 luglio 1988 n.826 che ha usato testualmente l’espressione diritto del cittadino all’informazione ma in un’accezione non dissimile da quella definita interesse. Su queste basi, quindi, si tratta di indagare se sia possibile ritenere garantiti dall’art. 21, a livello di diritto soggettivo, alcuni significati più delimitati e circostanziati all’interno della generica categoria dell’interesse all’informazione. La prima situazione da esaminare è quella che riguarda l’interesse a ricevere le notizie che si trovano già in circolazione nel nostro paese o all’estero e che non siano coperte da segreto o da riservatezza. Questa situazione può essere esemplificata con riferimento alle trasmissioni dall’estero delle informazioni. Su questo punto si può vedere la sentenza n.225 del 1974 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità delle norme che ponevano restrizioni alla possibile ricezione di programmi radiotelevisivi dall’estero, la Corte in questo caso ha sottolineato che le norme ponevano rilevanti ostacoli al diritto di circolazione di informazioni, protetto dall’art. 21. Sul punto può essere consultata anche la sentenza n.231 del 1985. La corte quindi ha affermato che non è legittimo limitare il soggetto attivo dell’attività di informazione. Ma se ci si limitasse ad affermare che tale tutela finisce per tutelare anche il soggetto passivo dell'informazione la situazione di quest'ultimo si risolverebbe in una situazione di fatto. Sembra al contrario avere un fondamento la tesi dello Zaccaria secondo cui l’art. 21 riconosce un vero e proprio diritto del destinatario delle notizie alla ricezione delle stesse autonomamente azionabile dinanzi all’autorità giudiziaria. Dunque la nostra Costituzione, e in particolare l’art. 21, protegge in maniera diretta e quindi in forma di diritto soggettivo l’interesse del singolo a ricevere le notizie in questo senso allineandosi con i più aperti principi contenuti negli accordi internazionali. In questo scia si pone il diritto dell’amministrato di ricevere notizie sull’attività amministrativa in cui è coinvolto che comunque sarà oggetto di apposita trattazione quando nell’ultimo incontro parleremo del diritto d’accesso ai documenti amministrativi.

b) L’INTERESSE A RICERCARE LE NOTIZIE. IL C.D. DIRITTO D’ACCESSO.

Più complessa è la situazione con riferimento all’interesse a ricercare le notizie. Quest’aspetto della libertà di informazione è stato esattamente considerato a parte dalla recente dottrina in quanto non attiene soltanto alla sfera del destinatario delle notizie, ma concerne anche, e forse prima di tutto, colui che divulga e diffonde le informazioni e in primo luogo i soggetti che svolgono professionalmente l’attività di informare.

L’attività di ricerca delle notizie e delle informazioni, l’acquisizione della conoscenza del fatto rappresenta, infatti, un comportamento strumentalmente necessario alla vera e propria attività informativa.

Si tratta di vedere se l’art. 21 ricomprende questa attività del semplice cittadino o dell’operatore professionale, tendente all’acquisizione di notizie attraverso l’apprendimento diretto o indiretto dei fatti.

A questo riguardo non sembra legittimo far leva sull’interesse generale all’informazione, sull’esigenza alla più estesa informazione possibile, che emerge dall’art. 21 cost., per affermare il fondamento di un generale diritto alle fonti più varie e diverse, sia che queste siano in mano pubblica che in mano privata e, per diretta estensione logica, di un diritto ad ottenere tutte le notizie e ad acquisire la conoscenza di tutti i fatti eccetto quelli che siano legittimamente coperti da segreto.

Sembra innanzitutto che debba escludersi l’esistenza di un diritto di ricercare notizie attinenti alla vita privata dei singoli cittadini soprattutto in considerazione dell’enunciato diritto alla riservatezza pure costituzionalmente tutelato.

Ma il riconoscimento di una libertà di ricerca delle notizie, va riferita esclusivamente ai pubblici poteri rispetto ai quali e al rapporto con l’amministrato vedremo codificato il diritto d’accesso ai documenti amministrativi che attraverso la 241/90 e secondo la migliore dottrina sembra essere proprio l’affermazione della necessaria pubblicità dell’azione dei pubblici poteri e correlativamente del diritto soggettivo dell’amministrato di accedere agli atti.

2) La Radiotelevisione.

La situazione normativa originaria del sistema radioteleviso prevedeva espressamente il regime di monopolio fino agli anni 1974 e 1976 che hanno rappresentato il triennio della svolta. In un primo momento la Corte Costituzionale è intervenuta con le decisioni n.225 e 226 del 1974, incentrate sulla logica del monopolio per affermare la legittimità della riserva allo Stato del servizio radiotelevisivo e la legittimità dell’assegnazione dei canali. La Corte, in quell’occasione, ha suggerito di attribuire maggiori poteri al Parlamento oltre ad altri “consigli” che vedremo nel prosieguo.

Nell’aprile del 1975 il Parlamento ha approvato una legge organica di settore la L.103/1975 sulla cui scia nasce il progetto della Terza Rete Rai.

L’anno dopo arriva la sentenza n.202 del 1976 della Corte Costituzionale che fa la prima vera apertura verso il sistema misto atteso che pur dichiarando legittimo il monopolio afferma il principio della libertà di impresa radiotelevisiva a livello locale. Sulla base di tale ragionamento viene dichiarata l’illegittimità di una parte della legge 103. La sentenza, tuttavia, si caratterizza per l’invito al legislatore a disciplinare, attraverso il regime dell’autorizzazione, il sistema dell’esercizio dell’impresa radiotelevisiva. In tale situazione si susseguono le nascite delle televisioni locali attesa la mancanza di qualsiasi intervento legislativo nel senso indicato dalla Corte. Per effetto di tale situazione bloccata il sistema radiotelevisivo trovò modo di espandersi rapidamente e nel 1981 scendo in campo Rizzoli, Mondadori, Rusconi mentre il gruppo Berlusconi ha ancora una posizione marginale. E’ così che Rizzoli nel 1981 tenta di trasmettere a livello nazionale un telegiornale chiamato Contatto. Così la Corte, chiamata in causa dalla Rai interviene nuovamente con la sentenza n.148 del 1981 in cui la Corte lascia intravedere la possibilità di privati su scala nazionale, ma subordina tale possibilità ad un chiaro intervento del Parlamento. Tale sentenza apre la strada ad un ampliamento delle trasmissioni dei privati su tutto il territorio della Stato non attraverso la simultanea ma attraverso l’invio di cassette preregistrate messe in onda quasi contemporaneamente da vari emittenti locali. Questo processo porta all’affermarsi del gruppo Berlusconi in posizione dominante seguito da le sole Telemontecarlo e Telecapodistria. E’ solo a questo punto, spinto anche da alcuni Pretori che avevano bloccato le trasmissioni tramite cassette, che il Governo interviene, siamo nel 1985. Tale intervento avviene attraverso una leggina la n.10/85 che deregolamenta il settore consentendo le trasmissioni private. Dopo una lunga e tormentata vicenda politica che porta alle dimissioni di cinque ministri il Parlamento approva la legge n.223 del 1990 c.d. legge Mammì. Tale legge viene definita legge fotografia nel senso che si limita a dare veste di legalità al sistema ormai creatosi. Tale legge nulla innova in tema di antitrust e concede ad un soggetto privato la possibilità di possedere tra reti. Si apre così nel 1993 il problema delle sponsorizzazioni e delle televendite e in ogni caso di intervento sul settore richiamato anche dalla Commissione CEE risolto con altra leggina n.206 del 1993 che nulla innova e si arriva, quindi, alla sentenza n.420 del 1994 della Corte Costituzionale e ai referundum. Tale sentenza ripercorre il ragionamento già seguito dalla 826 del 1988 e dichiara l’incostituzionalità dell’art.15 della legge Mammì nella parte in cui consente ad un solo soggetto di possedere tre reti su un totale di 12, anche se la sentenza lascia in vita una disposizione transitoria contenuta nel decreto legge n.323 del 1993 che consentiva comunque di lasciare inalterato l’esistente. Vengono poi ammessi i referundum tesi a ridurre il numero di reti ai privati e alla privatizzazione della RAI che comunque hanno esito negativo. In conclusione, si può dire, che anche se dalla sentenza della Corte Costituzionale esce il criterio di ridimensionare a due le reti private non viene fissato il termine e tutto è lasciato nelle mani del legislatore che non riesce a dipanare la materia. Vediamo, comunque, il fondamento costituzionale dell’attività radiotelevisiva. Questa trova il suo fondamento nell’art. 21 della Cost. Valgono a questo proposito tutte le considerazioni che abbiamo già svolto sui limiti attivi e passivi della libertà di manifestazione del pensiero. Più specifico del tema trattato è invece il principio del pluralismo dell’informazione. Questo principio lo si trova affermato nelle sentenze n.153 del 1987, n.826 del 1988, n.112 del 1993 e 420 del 1994 già citata e di cui parleremo più avanti. Dice, invero, la Corte costituzionale nella sentenza n.153 del 1987 che il principio pluralistico è stato da essa sempre considerato come il valore costituzionale più importante in materia radiotelevisiva e con maggiore forza nella sent.826 del 1988 aggiunge che la Corte nel trattare le questioni ribadisce preliminarmente il valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico. Il pluralismo è definito in termini di possibilità di ingresso, nell’ambito dell’emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell’emittenza privata che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa di processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia. Sotto altro profilo, aggiunge la Corte, il pluralismo si manifesta nella concreta possibilità di scelta, per tutti i cittadini, tra una molteplicità di fonti informative, scelta che non sarebbe effettiva se il pubblico al quale si rivolgono i mezzi di comunicazione audiovisiva non fosse in condizione di disporre, tanto nel quadro del settore pubblico che in quello privato, di programmi che garantiscano l’espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei. Sulla scorta di tale aperture al principio del pluralismo, che supera le posizioni della Corte espresse nella sent. 225 del 1974, si viene ad affermare il principio costituzionale del sistema misto e si delineano il ruolo del soggetto pubblico e di quelli privati. Così la Corte stabilisce che compito specifico del servizio pubblico radiotelevisvo è di dar voce a tutte, o almeno al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del paese (sent. 826/1988). La libertà di manifestazione del pensiero attraverso il mezzo radiotelevisivo oltre che esercizio di una libertà individuale rappresenta anche un’attività di impresa dimodochè le norme di riferimento diventano gli artt. 21 e 41 Cost. In tale situazione normativa e riferendoci alla norma costituzionale si è detto che la stampa non può essere soggetta a concessione o autorizzazione mentre è legittimo che l’esercizio dell’impresa radiotelevisiva sia soggetta a concessione. Questa diversità di regime si coglie già nell’art.11 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e discende dalla natura delle due attività: la stampa si serve di particolari strumenti di riproduzione e distribuzione che non presentano problemi di disponibilità mentre le televisioni si servono dell’etere e delle frequenze e l’etere secondo una definizione della Corte è un bene comune naturalmente limitato. Tale definizione pone una differenza di non poco conto atteso che con riferimento alla stampa è la stessa norma costituzionale a stabilire che essa non può essere soggetta ad autorizzazioni. L’attività di impresa radiotelevisa, invece, può ed è soggetta ad un regime di concessione che attiene sia all’installazione e all’esercizio degli impianti sia all’attività di diffusione dei programmi attraverso gli impianti. Su tale regime la Corte aveva in primo luogo dichiarato la legittimità del regime di monopolio dell’azienda pubblica mentre con le sentenze n.202 del 1976 e n.148 del 1981 rifacendosi agli artt. 21 e 41 cost. ha affermato il principio della libertà di iniziativa economica. In tale direzione la Corte legittimando l’attività locale aveva comunque parlato di condizioni previste dalla legge per l’esercizio di quell’attività con ciò evidenziando il regime autorizzativo. Successivamente quando la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul regime concessorio previsto dalla legge Mammì con sentenza n.112 del 1993 ha respinto la questione di legittimità costituzionale affermando che la concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva assume un carattere complesso, poiché mentre per determinati aspetti (c.d. assegnazione) conserva una connotazione comune alla concessione di servizio pubblico, per altri aspetti invece (controlli sull’attività erogata) costituisce uno strumento di ordinazione nei confronti di facoltà e doveri connessi alla garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di iniziativa economica privata nonché ai correlativi limiti posti a tutela di beni di interesse generale. Un altro principio ricavabile dalla giurisprudenza della corte costituzionale è quello relativo alla riserva di legge che si ricava da molte decisioni (202 del 1976; 112 del 1993). Posto tale dato si tratta di stabilire se ci si trova di fronte ad una riserva assoluta o a una riserva relativa di legge. Taluni autori, facendo riferimento all’art. 41 Cost., parlano di riserva relativa di legge anche se, altra dottrina (Zaccaria) ancorandola all'art.21 della Costituzione afferma la natura di riserva assoluta di legge, così come in tutta l’attività di manifestazione del pensiero. Vediamo ora più da vicino la sentenza n.420 del 1994 con cui la Corte applica il principio del pluralismo non creando tuttavia un vuoto legislativo. La sentenza nasce da tre distinte ordinanze con cui il TAR Lazio aveva sollevato quattro questioni di costituzionalità della legge Mammì. La prima riguardava l’art.11 nella parte in cui consente all’amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera tale da creare disparità di trattamento tra i concessionari quanto alla copertura del territorio. La seconda riguardava l’art.15, comma 4, della legge 223 del 1990 nella parte in cui consente ad un medesimo soggetto di essere titolare di tre reti nazionali. La terza questione aveva ad oggetto l’art. 16, comma 17, e 34 della legge n.223 del 1990 nella parte in cui attribuisce eccessiva discrezionalità all’autorità nella determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie. La quarta ed ultima questione riguardava la disciplina provvisoria contenuta nell’art. 1, commi 1 e 3 del d.l. 223 del 1993 e nel combinato disposto tra questa disposizione e l'art.15, comma 4, e l’art.8, comma 7, della legge n.223 del 1990 nella parte in cui consentono la prosecuzione della status esistente. La Corte ha subito archiviato la prima e la terza questione rifacendosi nel primo caso ad una non condivisione dell’ordinanza di rimessione e nel secondo alla manifesta infondatezza. Diversa è stata invece l’attenzione dedicata alla seconda e alla quarta questione. La corte ha affrontato in primis la quarta questione affermando che il limite “antitrust” contenuto nella legge, dato il suo carattere temporaneo (tre anni), non fosse rilevante e ha concluso per l’infondatezza della questione. Dopo tale statuizione si è passati ad esaminare l’art.15, comma 4, nella parte relativa alla titolarità di tre reti che secondo la Corte si pone in contrasto con il principio del pluralismo. Su tale base la Corte ha dichiarato la illegittimità della norma pur affermando che tale dichiarazione di incostituzionalità non determina un vuoto di disciplina posto che rimane in vigore il d.l. 323 del 1993 e con ciò la legittimazione provvisoria dei concessionari assentiti. La particolarità della decisione in commento sta nel fatto che la pronta declaratoria di incostituzionalità della norma è stata accompagnata da un differimento degli effetti attraverso il salvataggio della disciplina provvisoria che crea però come termine ultimo quello stabilito da tale disciplina. Dopo avere tracciato una sintetica ricostruzione dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale del settore giova appuntare l’attenzione sul prodotto radiotelevisivo e sulla tutela degli utenti.

Per prodotto radiotelevisivo come momento di manifestazione del pensiero si deve fare riferimento a tre momenti: a) il prodotto audiovisuale; b) il c.d. palinsesto; c) la propagazione via etere del programma. Il prodotto radiotelevisivo sembra essere il combinato dei due elementi indicati come a e b atteso che il momento della diffusione presuppone un prodotto già finito. La peculiarità più importante di tale bene è che esso è un bene a fruibilità collettiva e che esso non è oggetto di un autentico scambio di tipo economico nel senso che esso è un bene pubblico indivisbile e il costo del servizio per l’utente non è in raffronto al costo di produzione. Stante tale quadro di riferimento è evidente che il futuro rappresentato dalle pay TV anche nella forma della pay per wiew tv muteranno tale inquadramento giuridico del prodotto televisivo. Sul prodotto radiotelevisivo è rilevante la disposizione di cui all’art.15 comma 9 della legge 6 agosto 1990 n.223 che vieta la trasmissione di messaggi cifrati e subliminali. Da ciò si desumono i caratteri della intellegibilità del prodotto e della moderazione della forza di suggestione che naturalmente il mezzo televisivo già di per sé detiene. Il prodotto radiotelevisivo soggiace anch’esso al limite del buon costume che trova il suo riferimento nella legge 223 del 1990 che stabilisce il divieto di trasmissioni di programmi che contengono scene pornografiche e di film ai quali è stato negato il nulla-osta per la proiezione. Altra caratteristica del prodotto radiotelevisivo è la sua uniformità nel senso che la legge impone alle emittenti nazionali di trasmettere lo stesso prodotto su tutto il territorio. Vediamo ora i tipi di prodotti radiotelevisivi. Il primo tipo di prodotto radiotelevisivo è il prodotto di qualità che riceve delle sovvenzioni trattandosi di programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Il secondo tipo di prodotto è quello pubblicitario che chiaramente soggiace ai limiti già visti in generale ed ad altri particolari del tipo di prodotto. Terzo tipo di prodotto è la propaganda elettorale su cui esiste la nota questione della par conditio. Altro tipo di prodotto è quello a contenuto vincolato quali i telegiornali. Parliamo, infine della tutela degli utenti con ciò riferendoci al diritto di rettifica previsto dalla legge 223/1990 a mente della quale “chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali e materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica che sia trasmessa apposita rettifica. Il diritto di rettifica viene individuato come diritto fondamentale dell’uomo nella storica sentenza n.225/1974 pronunciata dalla Corte con riferimento proprio al settore radiotelevisivo. Successivamente il diritto è stato codificato nella legge 103/1975 e nella normativa già citata. Il diritto di rettifica così come codificato è stato inquadrato in dottrina come arricchimento notiziale attraverso uno spostamento dell’angolo di visuale dal diritto del soggetto all’effetto prodotto dall’esercizio del diritto. Su tale diritto, tuttavia, è bene precisare che esso a differenza di quello previsto per la Stampa che si fonda su una visione per così dire soggettiva dell’errore, trova il suo fondamento nell’obiettiva contrarietà del fatto riferito a verità. Sembra a questo punto utile fornire una posizione finale sullo stato della dottrina circa il potere di rettifica di cui si discute. Il punto di partenza è rappresentato dall’affermazione che il diritto di rettifica tutela senza dubbio la persona sia essa persona fisica o giuridica ed è riconducibile ai diritti fondamentali dell’uomo. Altrettanto incontestato è che il diritto di rettifica possiede come effetto quello di realizzare un arricchimento delle fonti notiziali a disposizione dei destinatari dell’informazione. Sul punto e sulla funzione del diritto di rettifica si contrastano più posizioni in dottrina ma sembra preferibile accedere all’impostazione secondo cui il fondamento dell’istituto della rettifica va individuato, come detto, nei diritti fondamentali dell’uomo e che l’arricchimento notiziale è un effetto del diritto. Per la giurisprudenza il diritto cui va ricondotta la rettifica è il diritto all’identità personale (Cass.2852/1990) mentre per altri dovrebbe farsi riferimento all’onore e alla reputazione della persona.

avv. Francesco Siciliano

martedì 30 marzo 2010

GIURISTA PER CASO:LA CENSURA, L’ODIO E L’AMORE



L’Italia, si dice, è un paese di poca memoria, ma certamente una parte di essa sta nella Costituzione Repubblicana. Legge fondamentale, questa, che, dalle macerie del fascismo, ha provato a ricostruire le regole di convivenza e reciproca limitazione tra i poteri dello Stato e quelle tra questi e le libertà fondamentali del cittadino in modo che, dopo gli anni di fascistizzazione dei poteri dello Stato e dei suoi simboli, l’Italia potesse incamminarsi, finalmente, in un percorso di democrazia. Fondamentale in un paese che usciva dalla propaganda come strumento di comunicazione, tipico di ogni regime, è stata certamente la consacrazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e, soprattutto, i precisi limiti, consacrati nella norma superprimaria, attraversi i quali la stampa e ogni mezzo di comunicazione potesse essere sottoposto a censura. Sempre da giurista per caso e in estrema sintesi, può dirsi che il tema delle liberta ha una particolare valenza nell’ambito del diritto pubblico posto che queste rappresentano la codificazione e la delimitazione dei rapporti tra lo Stato autorità e il singolo cittadino e ciò spiega il motivo per il quale le moderne costituzioni abbiano espressamente affermato e consacrato le libertà dei cittadini. La puntuale affermazione di queste libertà nell’ambito della costituzione, non rappresenta, tuttavia, una mera enunciazione di principio ma, nel nostro ordinamento, ha portato ad una vera e propria autolimitazione dei poteri dello Stato che è costretto dalle norme positive a rispettare le libertà del singolo cittadino e a potere interferire sul loro esercizio nei modi previsti dalla legge. Ciò ha consentito, quindi, di individuare nelle libertà dei cittadini, e in quella di libera manifestazione del pensiero, un vero e proprio diritto inviolabile o diritto assoluto che è assistito da tutta una serie di garanzie nei confronti dei pubblici poteri che sono azionabili e reclamabili nei confronti dello Stato. In altri termini, la violazione di una libertà costituzionalmente prevista e riconosciuta al singolo cittadino legittima quest’ultimo a ricorrere ad un altro potere dello Stato quale la magistratura per sanzionare quella violazione eventualmente attuata da un altro potere dello Stato. Si comprende, quindi, che la previsione costituzionale di una libertà, vista in questa ottica, non si risolve in una enunciazione di principio per l’ordinamento ma limita in senso proprio l’esercizio dei poteri dello Stato. Il cittadino, quindi, nell’esercizio della libertà garantitagli e nella difesa di tale libertà è assistito da una serie di azioni possibili che lo pongono sullo stesso piano dei pubblici poteri, potendo ottenere la sanzione di un comportamento dello Stato per la salvaguardia della propria sfera di azione. Tali libertà, infatti, godono di un elevato grado di garanzia nel senso che esse possono essere limitate dalle pubbliche autorità nei soli modi e nei casi previsti dalla legge o a seguito di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria che, chiaramente, agisce anch’essa nei modi e nei casi previsti dalla legge. Più in particolare per ciò che attiene alla libertà di informazione, la Costituzione Repubblicana all’art. 21, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 Dicembre 1948 all’art.19 e l’art 10 CEDU - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonchè la Corte Costituzionale (ex plurimis Cort.Cost. 15-21 novembre 2000, n. 519) hanno affermato l’esistenza, non solo e non tanto, del diritto all’informazione, ma anche e soprattutto del diritto dei cittadini ad essere informati che, ovviamente, presuppone la pluralità dell’informazione con riferimento a tutti gli aspetti culturali del paese. Diritto quest’ultimo che evidentemente non può essere imposto per legge all’editore privato stante il limite dell’art.41 a mente del quale l’iniziativa economica privata è libera. Diverso è il caso della RAI il cui editore è lo Stato attraverso il Ministero del Tesoro. In altri termini se per l’editore privato (sia esso radiotelevisivo o di carta stampata) le leggi dello stato non possono e non debbono imporre alcuna completezza dell’informazione (intendendo per questa l’obbligo di informare gli utenti circa tutte le tendenze politiche, culturali ed economiche) ben potendo l’editore selezionare le informazioni da dare ( a parte i limiti della par condicio nell’ambito della comunicazione politica) , diverso è il caso dello Stato che si fa editore poiché lo Stato nelle sue articolazioni soggiace innanzitutto alla Costituzione Repubblicana che della legge rappresenta la norma superprimaria. Piaccia o meno agli eletti dal popolo (sic ndr), l’editore della RAI (finanziata dai cittadini non solo per il canone ma soprattutto perché l’azionista è lo Stato cioè l’ente che incamera le entrate tributarie dei cittadini e successivamente le redistribuisce in attività, investimenti e servizi) cioè lo Stato è soggetto alla Costituzione Repubblicana e nell’esercizio della informazione deve rispettare i principi propri dell’art. 21 Cost, lato passivo, cioè il diritto dei cittadini ad essere informati. Questa è in estrema sintesi la situazione giuridica dei diritti degli utenti RAI e dei giornalisti RAI e, in nessuna norma di legge si troverà scritto che questo diritto costituzionale possa essere delimitato o mediato dai partiti politici che, viste le percentuali dei votanti, rappresentano solo una parte (seppure maggioritaria) dei cittadini italiani. In altri termini nella Costituzione non vi è distinzione tra amore e odio né una strettoia per cui lo Stato possa con la sua televisione limitare l’informazione a ciò che dettano i partiti politici dovendo invece cercare di informare su ciò che accade nella totalità dell’universo dei cittadini. Emblematica in questa direzione è l’enorme numero di utenti televisivi ( circa 5-6 milioni di persone dati non contestati) che settimanalmente segue Annozero il cui messaggio culturale a più voci e la cui informazione quasi sempre descrive un paese diverso da quello riassumibile nelle dichiarazioni di ogni leader politico. Esiste, infatti, in Italia un numero cospicuo di persone ( circa 15 milioni) che non esprime un voto politico non scegliendo tra bianchi e neri, tra guelfi e ghibellini, che, allo stesso modo, ha diritto di essere informato e di manifestare liberamente il proprio pensiero anche attraverso la scelta di un tipo di informazione assolutamente fuori dal coro. A chi ritiene di poter sempre decidere non solo all’interno dei poteri che la legge gli assegna bisognerebbe ricordare che una cosa sono i diritti riconosciuti dalla legge altro è l’appartenenza politica.

Francesco Siciliano